REGOLAMENTO

Centro Interdipartimentale di Farmacologia Marina

E’ istituito il Centro interdipartimentale di Farmacologia marina, scienza che si occupa di ricercare e studiare molecole di interesse farmaceutico, sia per uso umano che veterinario, che derivano dall’ambiente marino. 

1. Il Centro di Farmacologia marina (di seguito indicato come Centro) si configura come “Centro interdipartimentale di ricerca”, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto e dell’art.130 e ss del Regolamento generale di Ateneo.

Il Centro, secondo le finalità indicate al successivo capoverso, potrà organizzare anche convegni e seminari o altre iniziative simili a carattere formativo e fornire servizi.

Al Centro afferiscono i Dipartimenti di: Farmacia e Biologia.

2. Il Centro ha tra le sue finalità principali:

  • promuovere e coordinare ricerche interdisciplinari sulla individuazione, estrazione e caratterizzazione chimica e farmacologica di molecole di origine marina, per nuove applicazioni in campo farmaceutico, nonché genetica delle loro fonti; potranno, altresì, essere d’interesse gli studi atti a modificare proprietà farmacodinamiche o farmacocinetiche delle molecole o a modificare geneticamente gli organismi produttori per migliorare la resa nei prodotti d’interesse;
  • sviluppare attività di collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Nutraceutica e altri Centri dell’Università di Pisa che operino nel settore della salute o altri settori attinenti alla ricerca d’interesse del Centro;
  • sviluppare attività di collaborazione e sinergie con altri enti, di ricerca e non, sia pubblici che privati, che possano in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di studi di farmacologia marina;
  • promuovere e sostenere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle conoscenze e competenze acquisite e i prodotti della ricerca;
  • promuovere l’organizzazione e la realizzazione di progetti di ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale;
  • promuovere iniziative nella formazione post lauream;
  • promuovere iniziative divulgative dell’attività e dei risultati delle ricerche ottenuti dal Centro;
  • h) offrire, tramite il Dipartimento dove ha sede, servizi e attività di supporto e consulenza per Enti o Aziende interessate allo studio di molecole di origine marina per applicazioni salutistiche.

1. Il Centro si avvale delle risorse umane, finanziarie e logistiche, nonché degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti, da finanziamenti esterni, pubblici e privati, da contratti, convenzioni e donazioni e da eventuali risorse provenienti dall’Ateneo.

2. Per le risorse derivanti da brevetti, si applicano le disposizioni del  Regolamento di Ateneo in materia di invenzioni conseguite da Ricercatori dell’Università di Pisa.

1. Afferiscono al Centro tutti i docenti dei Dipartimenti promotori che sono interessati alle sue finalità e che ne facciano domanda. Possono, altresì, afferire al Centro docenti di altri Dipartimenti dell’Ateneo che presentino motivata domanda.

2. La richiesta, previo nulla osta del Dipartimento di afferenza, ai sensi dell’art. 132.2 del Regolamento Generale è presentata al Direttore del Centro che la sottopone all’approvazione del Consiglio.

3. L’elenco dei docenti proponenti il Centro è allegato al presente regolamento.

4. Il recesso del docente dal Centro deve essere comunicato al Direttore del Centro che lo comunica al Consiglio. Per il recesso di un Dipartimento dal Centro si applicano le disposizioni dell’art.132.3 del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Alle attività del Centro collabora, altresì, il personale tecnico messo a disposizione dai Dipartimenti.

Possono collaborare con il Centro anche Istituzioni Universitarie, Istituzioni pubbliche e private, Enti di Ricerca e strutture dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

1. Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

1. Il Direttore rappresenta il Centro e esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività del Centro. In particolare:

  • convoca e presiede il Consiglio e cura l’esecuzione delle sue delibere;
  • sovrintende alla gestione delle attività del Centro, coordinando anche il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17.2 dello Statuto di Ateneo.
  • redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all’approvazione del Consiglio, e inoltra ai Dipartimenti afferenti e all’amministrazione universitaria;
  • designa tra i docenti componenti il Consiglio, in regime di impegno a tempo pieno, il vice Direttore del Centro, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, con le modalità di cui all’art. 24.5 dello statuto previste per l’elezione del Direttore del Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

1. Il Consiglio, è composto da:

  • i docenti afferenti al Centro;
  • 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dei   Dipartimenti afferenti;
  • 1 dottorando/assegnista di ricerca per Dipartimento afferente (designati da e tra gli appartenenti alle diverse categorie).

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento che cura la gestione del Centro, con funzioni di Segretario verbalizzante.

3. Per l’elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l’elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti afferenti, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. Le elezioni sono indette dal Direttore del Centro, con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Le votazioni sono valide se ha partecipato al voto almeno il 30% dell’elettorato attivo. Se il quorum richiesto non viene raggiunto non si procede allo scrutinio e le votazioni non saranno ripetute. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di preferenze. Per i casi di parità di voto e per le sostituzioni derivanti da cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si applicano le stesse regole previste nel regolamento di funzionamento del Dipartimento.

4. I rappresentanti eletti (e designati) sono nominati con disposizione del Direttore del Centro.

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 4 anni accademici; quelli dei dottorandi/assegnisti di ricerca durano in carica due anni accademici.

6. Per quanto riguarda la validità delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni si rinvia all’art. 51 dello Statuto di Ateneo. Le riunioni del Consiglio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l’ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento di tutti i partecipanti.

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro.

2. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali. In particolare, il Consiglio:

  • esamina le eventuali richieste di utilizzazione delle risorse del Centro da parte di strutture dell’Ateneo o da altri enti, accogliendole nei limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti;
  • formula i programmi di attività, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal Centro, al Dipartimento che ne cura la gestione, al fine dell’assegnazione delle risorse al Centro stesso mediante l’approvazione del budget economico e degli investimenti;
  • garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con le finalità del Centro.
  • propone convenzioni con enti pubblici e privati.


1. La Giunta coadiuva il direttore nell’esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie inerenti il Centro.

2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i Dipartimenti aderenti al Centro, nella misura di 4 rappresentanti per ciascun Dipartimento, designati dal Dipartimento medesimo tra i docenti afferenti al Centro. Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del Centro, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

3. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.

4. Le modalità di funzionamento della Giunta seguono quanto previsto dall’art. 51 dello Statuto.

1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell’Università di Pisa.

2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento sede del Centro.

3. Alla gestione amministrativo contabile del Centro si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia, vigenti nell’Ateneo.

4. L’attività del Centro è svolta mediante il coordinamento comune del personale tecnico amministrativo e l’utilizzo di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant’altro sia messo a disposizione dai Dipartimenti afferenti, o altrimenti acquisito.

1. Il Dipartimento che cura la gestione del Centro è il Dipartimento di afferenza del Direttore. Conformemente al disposto del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, le attività amministrative, contabili o di rilievo giuridico necessarie per l’azione del Centro sono effettuate dal Dipartimento sede del Centro medesimo.

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente di Ateneo; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo ufficiale. Il Regolamento sarà inoltre consultabile sul sito web di Ateneo.

2. Per le modifiche al presente regolamento si applicano le stesse norme di cui al comma precedente.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all’ordinamento generale universitario, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.